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Contrassegno invalidi europeo verso il traguardo

È alla firma del Capo dello Stato il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 25 maggio, che modifica l'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale decorreranno i tre anni entro i quali dovrà essere rilasciato il nuovo contrassegno per disabili conforme al modello europeo, che consentirà la sosta nei Paesi dell'Unione Europea che si sono conformati alla raccomandazione del consiglio dell'Unione europea n. 98/376/Ce del 4 giugno 1998. Le misure del nuovo contrassegno invalidi prevedono un'altezza di 106 mm. e una larghezza di 148 mm. Il colore è azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro. Il contrassegno comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà. Contrassegno disabili 98/376/Ce
 La metà sinistra del recto contiene il simbolo della sedia a rotelle (bianco su fondo azzurro scuro), la data di scadenza del contrassegno, il numero di serie del contrassegno, il nome e il timbro dell'autorità che rilascia il contrassegno. La metà destra del verso contiene la scritta in stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello Stato membro di rilascio, la scritta «Contrassegno di parcheggio» in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea, la scritta «Modello dell'Unione europea», nella lingua dello Stato membro di rilascio e sullo sfondo la sigla dello Stato membro circondato dal simbolo dell'Unione europea, il cerchio formato dalle 12 stelle. La metà sinistra del verso contiene il cognome, il nome, la firma e la fotografia del titolare. La metà destra del verso contiene la scritta 'Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova' e la scritta: 'In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli'. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito un microchip elettronico di raccolta e comunicazione dei dati. Il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 25 maggio, oltre a introdurre nell'ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide, apportando modifiche all'art. 381 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada). Il nuovo 'contrassegno di parcheggio per disabili' (denominazione diversa da quella finora usata di 'contrassegno invalidi'), dovrà essere conforme al modello previsto dalla raccomandazione del consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, e sarà rilasciato a chi abbia capacita di deambulazione sensibilmente ridotta o (e questa è la novità) impedita. La sostituzione del vecchio contrassegno con quello nuovo dovrà avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. I comuni potranno però fissare tempi inferiori. Durante il periodo transitorio di tre anni i permessi già rilasciati resteranno validi, ma in sede di rinnovo dovrà essere rilasciato il nuovo modello. Nell'ambito dell'art. 381 viene inserito l'obbligo di esporre il permesso in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'esposizione nella parte anteriore del mezzo è già imposta dall'art. 12 del decreto del presidente della repubblica n. 503 del 24 luglio 1996; viene però specificato che si deve esporre l'originale in modo visibile. Con la modifica del comma 4 dell'art. 381 viene chiarito che, scaduto il periodo di validità del contrassegno a tempo determinato, potrà esserne emesso uno nuovo previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza con la quale si attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. Viene introdotta un'importante condizione per l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta nei casi di particolare invalidità, nelle zone ad alta densità di traffico. Infatti, non occorre più che il titolare del contrassegno sia abilitato alla guida e disponga di un autoveicolo, ma è necessario che l'interessato dimostri di non avere la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile. Il comune potrà prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Pur essendo pregevole l'intento del legislatore, non sarà del tutto agevole per gli organi di polizia stradale accertare se tali posti, a una certa ora e in un dato momento, erano occupati da altri veicoli. Il comune potrà stabilire, anche nelle aree a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo di un posto ogni cinquanta o frazione di cinquanta posti disponibili, previsto dal decreto del presidente della repubblica n. 503 del 24 luglio 1996. L'introduzione del nuovo modello di contrassegno invalidi sarà accompagnata dall'aggiornamento della corrispondente segnaletica stradale. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica la segnaletica riguardante la mobilità delle persone disabili dovrà essere adatta recependo la rappresentazione grafica del nuovo contrassegno. In dettaglio, per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, le strisce che delimitano lo stallo di sosta restano gialle, ma il simbolo della carrozzella diventa blu. Con riferimento alla segnaletica verticale vengono modificati il cartello che individua lo stallo di sosta e i segnali di area pedonale e di zona a traffico limitato, nella parte relativa alle eccezioni.

 

Le tappe del contrassegno invalidi europeo

raccomandazione n. 98/376/Ce del 4 giugno 1998

ha fissato le caratteristiche del modello di contrassegno invalidi europeo al quale possono aderire i Paesi dell'Unione europea

raccomandazione n. 2008/205/Ce del 3 marzo 2008

ha modificato la precedente raccomandazione del 1998 in seguito all'ampliamento dell'Unione europea ad altri Stati

art. 74 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

ha introdotto il divieto di usare simboli o diciture dai quali possa desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno

art. 58 della legge di riforma stradale n. 120 del 29 luglio 2010

ha modificato l'art. 74 del d.lgs. n. 196/2003 prevedendo come unico divieto quello di usare diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata e prescrivendo che le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata siano riportati sui contrassegni con modalità che non consentano la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento

decreto del presidente della repubblica (approvato dal CdM il 25.05.2012)

modifica l'art. 381 del decreto del presidente della repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 uniformandolo ai criteri della raccomandazione n. 98/376/Ce del 4 giugno 1998